Proroghe delle scadenze in materia di prevenzione incendi (Updated)

[Ultimo Agg. 09/05/2020] – Questo post elenca le proroghe in materia di prevenzione incendi esistenti.

Emergenza COVID-19 (updated 09/05/2020): Il DM 08/04/2020 (GU Serie Generale n.94 del 08/04/2020), proroga il periodo dio validità di tutti gli atti amministrativi in scadenza tra il 31/01/2020 ed il 15/05/2020, conservando la validità fino al 15/06/2020.

A seguito della pubblicazione (Supplemento ordinario GU n.110 del 29/04/2020) della Legge n.27 del 24 /04/2020 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020. N. 18), i termini di proroga sono stati modificati dal nuovo art.103:

 Estratto Art. 103: Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza – comma 2 (tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 Luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

In tale fattispecie, ricadono, in particolare, le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art 5 del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all’art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i.

Att.66 (Strutture ricettive): All’articolo 1, comma 1122, lettera i) , della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018 (GU Serie Generale n. 266 del 15/11/2018), nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, così come individuati dagli allegati 1, 2 e 2 -bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale.

Att.67 (Scuole ed Asili): Con la Legge n.81 del 08/08/2019 (GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019), conversione in legge, con modificazioni, del DL n.59 del 28/06/2019 è stato differito il termine di adeguamento delle strutture alla normativa antincendio: asili nido al 31 dicembre 2019 e per le scuole al 31 dicembre 2021.

Att.68 (Strutture Sanitarie): Con DM 20/02/2020 (GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020) è stata differita la proroga delle scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal DM 19/03/2015.

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